Con la pubblicazione del testo definitivo nella Gazzetta Ufficiale, Il Decreto Rilancio (Dl 34/2020, convertito dalla legge 77) ha introdotto il Superbonus, un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Da un punto di vista tecnico, il bonus fiscale è una detrazione fiscale che si può trasformare in credito d’imposta di cui si diventa titolare nei confronti dello Stato.
Con questo Superbonus si matura cioè un credito del 110% sul valore delle spese dei lavori di riqualificazione, che potrà essere recuperato in 3 modi:
- OPZIONE 1: DETRAZIONE FISCALE
Ovvero il rimborso con la dichiarazione dei redditi. (In 5 anni si recupera il 110% delle spese sostenute) - OPZIONE 2: CESSIONE DEL CREDITO
Significa che si cede il credito d’imposta alla banca, cioè i “soldi virtuali” che si sono maturati per gli interventi di riqualificazione. In cambio, la banca liquida la somma pattuita, al netto dei costi, in un’unica soluzione. - OPZIONE 3: SCONTO IN FATTURA
Con questa opzione è possibile chiedere all’impresa che ha fatto i lavori di applicare uno sconto in fattura fino all’importo massimo del corrispettivo dovuto: l’impresa si fa quindi carico di tutte le spese e diventa creditrice

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni.
In particolare si dividono in lavori “Trainanti” e “Trainati”
Il primo gruppo è così definito perché ci permette di trascinare all’interno della detrazione del 110% anche altri interventi complementari. Gli interventi complementari contribuiscono anch’essi ad abbassare i consumi energetici dell’edificio, ma in assenza di un intervento trainante godono di detrazioni minori, come previsto nel decreto legge n. 63 del 2013:
Interventi Trainanti
A) Interventi di isolamento, termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all’esterno. In attesa dell’emanazione del decreto del Mise che definisca i nuovi requisiti, gli interventi di isolamento devono rispettare i requisiti di trasmittanza U indicati nel decreto del Mise dell’11 marzo 2008. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 firmato dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La detrazione spetta per una spesa massima di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità. Se l’edificio ha più di 8 unità abitative la spesa massima si abbassa a 30.000 euro a unità. Per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno la spesa massima detraibile è di 50.000 euro.
B) Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.
C) Interventi su edifici singoli (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali, con l’aggiunta per le aree non metanizzate, dell’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito. La spesa massima per usufruire del 110% è di 30.000 euro.
Se su di uno stesso immobile vengono eseguiti più interventi che danno diritto al superbonus, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento.
La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi.
Interventi Trainati
Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti già definiti “trainanti” e che per questo vengono definiti “trainati”.
Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi lavori infatti, possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti trainanti. In particolare, viene riconosciuto il superbonus per:
altri lavori di riqualificazione energetica, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi;
a) l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
b) cambio dei serramenti con manufatti di qualità energetica superiore
c) installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.
Per maggiori informazioni e approfondimenti è possibile contattare il nostro studio per una verifica preliminare dei requisiti di accesso al Superbonus.